Convenzione di Consulenza e Assistenza Legale

 Convenzione di Consulenza e Assistenza Legale


L'avv. Emanuele Fierimonte , responsabile dell'Avvocatura Apostolica della Chiesa Ortodossa Italiana


La convenzione è estesa anche ai lettori di questo blog.

Il 9 ottobre scorso è stato sottoscritto tra lo Studio Legale dell'Avv. Emanuele Fierimonte (email: avvemafierimonte@pec.it) del Foro di Roma, sito in Roma, VialeGiulio Cesare n. 94, nella persona del legale rappresentante,  Sua Ecc. Rev. Filippo Ortenzi, una convenzione a favore dei fedeli della nostra comunità religiosa.  

Premesso che la Chiesa ritiene opportuno assicurare ai suoi associati o soci sostenitori una serie di servizi legali allo scopo di garantire condizioni favorevoli alla tutela dei loro diritti ed interessi, sia in sede stragiudiziale che giudiziale si è mostrata interessata ai servizi prestati dal sopra indicato Studio;

Si è convenuto quanto segue:

Art. 1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo;

Art.2. Lo Studio Legale si impegna ad offrire l'assistenza e la consulenza legale a tutti gli associati della Chiesa alle seguenti condizioni:

  • la prima consultazione è a titolo gratuito;

  • qualora dopo la prima consultazione, espletata a titolo gratuito, sia necessario compiere attività stragiudiziale (civile, penale, tributaria o amministrativa), consistente nella predisposizione di atti di diffida e messa in mora, ovvero di reclamo o di opposizione, l'associato corrisponderà una somma da determinarsi in base alla complessità della causa in questione, che potrà varia da un minimo 100,00 euro ad un massimo 300,00 euro, IVA e cpa compresi;

  • qualora dopo la prima consultazione gratuita, sia necessario compiere attività giudiziaria (civile, penale, tributaria o amministrativa), l'associato corrisponderà agli avvocati il rimborso delle spese, competenze ed onorari che verranno calcolati secondo la tariffa professionale, applicando i valori minimi ivi previsti. Il valore minimo viene calcolato, ai sensi dell'art. 4 del D.M. 10 marzo 2014 n. 55, diminuendo fino al 50 % i valori medi riportati in tabella e fino al 70 % nella fase istruttoria (la tabella relativa ai compensi allegata in calce è parte integrante della presente convenzione).

In caso di positivo esito della controversia, la quale comporterà un beneficio economico o beneficio di particolare rilevanza, sarà dovuto un contributo in aumento rispetto alle tariffe minime in misura comunque non superiore al 20 % del beneficio ottenuto.

Art. 3. Le parti, a seguito della sottoscrizione della presente convenzione, si impegnano a dare ampia diffusione alla stessa inserendola sui rispettivi siti internet. La Chiesa comunicherà i termini del presente accordo via e-mail agli associati. Nel caso in cui venga richiesta assistenza legale la Chiesa si impegna a comunicare ai propri associati esclusivamente il nominativo dello Studio Legale ai fini della tutela dei loro interessi e/o diritti.

Art. 4. La presente convenzione avrà durata di un anno che decorre dalla data della presente sottoscrizione. Alla  cadenza la stessa si rinnoverà automaticamente, di un uguale periodo, qualora una patte non comunicherà all'altra formale dichiarazione di recesso. Il recesso dovrà essere manifestato in forma scritta, a mezzo raccomandata A.R., da inviarsi all'altra parte almeno trenta giorni prima della scadenza del termine.

Art. 5. Qualsiasi modifica o aggiunta e/o soppressione di clausole del presente accordo, dovranno essere apportate dalle parti soltanto in forma scritta.

Roma, 9 novembre 2020








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